Art. 1.

      1. Al fine di evitare incrementi del prezzo finale dei prodotti petroliferi derivanti dall'andamento del prezzo del petrolio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono variate, in riduzione, in caso di incremento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, in modo da rendere neutrale la conseguente maggiore incidenza dell'imposta sul valore aggiunto.
      2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con quota parte del maggiore gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto nonché con i proventi derivanti dal potenziamento delle attività indicate al comma 3.
      3. Al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frode, previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2006 di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, per procedere, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni di personale per l'Agenzia delle dogane.
      4. Al fine di assicurare il rispetto del limite finanziario stabilito dal comma 3, il decreto di cui al comma 1 è corredato da una relazione tecnica redatta dall'Agenzia delle dogane di concreto con l'Agenzia delle entrate e verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
      5. Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede:

          a) per l'onere relativo all'anno 2006, pari a 3 milioni di euro, mediante corrispondente

 

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riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

          b) per l'onere a decorrere dall'anno 2007, pari a 6 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.